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DURATA
DEL LATTE PASTORIZZATO
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Articolo
(L. 287/90): 21 - Attività di segnalazione
al Parlamento e al Governo
DATI
GENERALI:
Rif:
AS114 - Decisione: 18/12/97
Invio: 29/12/97
PUBBLICAZIONE:
Bollettino
n.: 51/97
SEGNALAZIONE/PARERE:
Mercato
interessato: (15511) Trattamento igienico
e confezionamento di latte alimentare
pastorizzato e a lunga conservazione
(D)
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Oggetto:
Legge 3 maggio 1989, n. 169, recante "Disciplina
del trattamento e della commercializzazione
del latte alimentare vaccino"
Destinatari:
- Presidente del Senato della Repubblica
- Presidente della Camera dei Deputati
- Presidente del Consiglio dei Ministri
- Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato
- Ministro per le Risorse agricole, alimentari
e forestali
- Ministro della Sanità
Testo
Segnalazione/Parere
1.
L'art. 21 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 conferisce all'Autorità
il potere di segnalare norme di legge
che determinano distorsioni della concorrenza
o del corretto funzionamento del mercato
che non siano giustificate da esigenze
di interesse generale. Nello svolgimento
della propria attività istituzionale,
l'Autorità ha riscontrato come
il regime della scadenza del latte pastorizzato
confezionato disciplinato dall'art. 5
della legge 3 maggio 1989, n. 169, sia
idoneo a determinare alterazioni del corretto
funzionamento delle relazioni concorrenziali
tra le imprese operanti nel mercato del
latte fresco.
Siffatta disposizione prevede infatti
che il latte alimentare pastorizzato,
ossia quello prodotto dal latte crudo
sottoposto al trattamento di pastorizzazione,
debba essere consumato entro i quattro
giorni successivi al confezionamento.
2.
La norma in questione si presta ad una
serie di rilievi riconducibili alla circostanza
che essa, individuando un ambito oggettivo
di applicazione particolarmente ampio,
ricomprendente qualunque tipologia di
latte sottoposto al trattamento di pastorizzazione,
appare eccessivamente rigida e inadeguata
rispetto alle tecnologie produttive oggi
disponibili. Inoltre, la medesima disposizione,
così come più in generale
la disciplina della trasformazione del
latte alimentare contenuta nella legge
3 maggio 1989, n. 169, presenta profili
di incoerenza con la disciplina comunitaria
sia del regime di scadenza dei prodotti
alimentari in generale, di cui alle direttive
89/395 e 89/396/CEE e al d.lgs. 27 gennaio
1992, n.109 di recepimento, sia del regime
produttivo del latte alimentare, disciplinato
dalle direttive 92/46 e 92/47/CEE recepite
con d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54.
3.
Quanto alla circostanza che la fissazione
per legge della scadenza del latte pastorizzato
risulti eccessivamente rigida, può
osservarsi che l'aspetto problematico
va individuato nella circostanza che il
vincolo legislativo non consente di adeguare
i processi produttivi di trasformazione
del latte crudo alle innovazioni tecniche
oggi disponibili, nonché di valorizzare
le produzioni di materia prima, ossia
di latte crudo, di qualità. Si
rileva infatti da un lato che le imprese
più dinamiche attive nel settore
della trasformazione del latte risultano
oggi in grado di produrre latte pastorizzato
fresco con una vita pi' lunga di quanto
non sia stabilito, in via generale, dalla
legge. Dall'altro si osserva che la qualità
di latte crudo oggi disponibile sul mercato
nazionale ben consentirebbe la produzione
di latte pastorizzato fresco in grado
di tollerare una scadenza sensibilmente
superiore ai quattro giorni fissati dal
legislatore.
4.
Ma l'incoerenza sistematica del quadro
di riferimento normativo si manifesta
in modo particolarmente evidente, ove
si consideri che il citato d.P.R. n. 54/97
ha introdotto la possibilit' di produrre
un latte del tipo "pastorizzato ad
alta temperatura". Questa tipologia
di prodotto, infatti, in ragione del trattamento
termico subito dalla materia prima, risulta
teoricamente in grado di mantenere la
propria integrit' per un periodo di tempo
(10-15 giorni) ampiamente superiore a
quello (4 giorni) imposto dalla citata
legge 169/89. Tale incongruenza normativa
ha di fatto sino ad oggi impedito agli
operatori nazionali di produrre latte
pastorizzato ad alta temperatura.
5.
Le limitazioni contenute nell'assetto
normativo vigente costituiscono una delle
più importanti ragioni dell'attuale
rigidità della struttura dell'offerta
- oggi sostanzialmente limitata alle due
tipologie del latte fresco pastorizzato
e del latte UHT-, che si traduce altresì
in uno svantaggio per i consumatori. Deve
al riguardo rilevarsi come la previsione
di una durata fissa per tutte le tipologie
di latte pastorizzato non consente un'articolazione
della gamma del latte pastorizzato, in
funzione sia delle caratteristiche organolettiche
del prodotto trattato, sia della correlata
durata delle diverse tipologie di latte
pastorizzato. In tal senso deve sottolinearsi
come la possibilità di offrire
differenti tipologie di latte pastorizzato
permetterebbe un ampliamento delle potenzialità
di scelta dei consumatori. Questi infatti,
informati dalle indicazioni obbligatorie
recate sulle confezioni del prodotto,
e relative al trattamento del latte e
alla sua durata, potrebbero godere di
una maggiore libertà di scelta
e orientare i propri consumi in funzione
delle specifiche esigenze.
6.
D'altronde, e da un punto di vista più
generale, tali principi informano la legislazione
comunitaria in materia di confezionamento
e di etichettatura dei prodotti alimentari,
sicché anche da questo punto di
vista sembra manifestarsi una certa incoerenza
tra le norme contenute nella legge n.
169/89 e quelle di fonte comunitaria.
Vige infatti in materia il principio secondo
cui ciascun produttore è responsabile
della determinazione della durata del
prodotto immesso in commercioCi si riferisce
in particolare alle direttive 89/395 e
89/396/CEE e al d.lgs. 27 gennaio 1992,
n.109 di recepimento.. A fronte di ciò
non sembrano più sussistere oggi
validi motivi che possano giustificare
un regime normativo particolare in materia
di durata del prodotto latte pastorizzato
rispetto ai principi che disciplinano
la materia della scadenza dei prodotti
alimentari.
7.
A fronte di tale assetto legislativo particolare
e rigido, possono avanzarsi due ordini
di considerazioni. Il primo di essi è
che il citato articolo 5 determina un'artificiale
limitazione dei confini dei mercati e
degli ambiti di concorrenza tra le imprese.
Infatti, in ragione della breve durata
della vita del latte pastorizzato, questo
risulta commercializzabile e distribuibile
in zone territoriali circoscritte, e necessariamente
prossime agli stabilimenti produttivi.
Tale circostanza contribuisce a definire
contesti concorrenziali locali scarsamente
contendibili e poco esposti alla concorrenza
potenziale.
8.
In secondo luogo la fissazione per legge
di un termine di durata ridotto determina
una grave forma di discriminazione a danno
dei produttori nazionali rispetto alle
imprese produttrici comunitarie. Deve
infatti al riguardo rilevarsi come il
permanere del vincolo legislativo della
durata del latte pastorizzato si traduca
oggi in un elemento di condizionamento
negativo delle potenzialit' produttive
della sola industria di trasformazione
nazionale. Le imprese di produzione lattiera
che hanno allocato i propri stabilimenti
produttivi oltre confine, infatti, non
risultano vincolate alla norma nazionale
che fissa in quattro giorni la data di
scadenza del latte pastorizzato. Esse
sono pertanto libere di stabilire autonomamente
(e sotto la propria responsabilit') la
data di scadenza del latte e di immettere
in commercio sul territorio nazionale
il latte prodotto nel rispetto della normativa
comunitaria.
9.
Ne può sottacersi che la durata
di quattro giorni prevista dalla legge
nazionale non conosce equivalenti negli
altri paesi dell'Unione. Si rileva infatti
come anche nelle due sole nazioni, Francia
e Spagna, che prevedono una regolamentazione
nazionale della durata del latte fresco
questa è stabilita in sette giorni.
10.
In conclusione, l'Autorità ritiene
che la previsione contenuta all'art. 5
della legge n. 169/89, non appare pi'
oggi sorretta da esigenze di interesse
generale, mentre al contrario si rivela
fonte di distorsioni del corretto funzionamento
del mercato, nonché di gravi forme
di discriminazione in grado di danneggiare
l'industria nazionale.
11.
L'Autorità auspica pertanto un
intervento legislativo che, garantendo
pari opportunità produttive alle
imprese nazionali, tenda a ripristinare
omogenee condizioni di concorrenza nel
mercato del latte pastorizzato.
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IL
PRESIDENTE
Giuliano Amato
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Il
testo non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo
della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
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