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Esiste
una normativa comunitaria (Regolamento
UE n.1804/99 del 19 luglio 1999), che
definisce tutta una serie di regole che
l'allevatore deve seguire per poter definire
i suoi prodotti:
"DA AGRICOLTURA BIOLOGICA".
L'allevatore deve inoltre aderire a un
programma di controlli da parte di un
Ente Certificatore, autorizzato dal Ministero.
Gli Enti Certificatori riconosciuti in
Italia sono i seguenti:
AIAB: Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica
ASS: Associazione Suolo e Salute
BAC: Bioagricoop
CCPB: Consorzio per il Controllo
dei Prodotti Biologici
CDX: Codex
ECO: Ecocert Italia
IMC: Istituto Mediterraneo
di Certificazione
QC&I: International Services
s.a.s. Quality Assurance System
BIO: Bios
BZT*
INC*
IMO*
QCI*
* autorizzati nella sola provincia di
Bolzano
Il Regolamento UE n. 1804/99 è
abbastanza complicato, ma in sintesi detta
i seguenti principi generali:
che l'allevamento biologico deve
essere un allevamento legato alla terra
e deve contribuire all'equilibrio degli
ecosistemi, mantenendo rapporti di complementarietà
tra terra, vegetali e animali
andrebbero preferite razze e tipi
genetici autoctoni
è quindi previsto un carico
massimo di animali /ettaro, che nel caso
dei bovini da latte è di 2 vacche
da latte/ha (apporto totale di N <
170 kg /ha/anno)
alimentazione:
- tutti gli alimenti dovrebbero essere
di provenienza biologica, ma fino al 2005
è prevista una deroga, per cui
gli erbivori possono avere nella loro
dieta fino al 10% di alimenti convenzionali
(l'azienda deve quindi convertire tutta
la campagna a produzione biologica);
- alcuni alimenti convenzionali sono proibiti
(es.: certi sottoprodotti, farine animali,
prodotti ottenuti da o.g.m., ...)
- la razione dei poligastrici deve prevedere
almeno il 60% di foraggi (e non più
del 40% di mangimi)
trattamenti veterinari:
- sono autorizzati senza restrizioni cure
a base di estratti o essenze vegetali,
fitoterapici, rimedi omeopatici;
- sono permessi un massimo di 3 trattamenti
allopatici nel corso di un ciclo annuale
di produzione
- i tempi di carenza sono il doppio di
quelli rispettivamente previsti negli
allevamenti convenzionali
origine animali: gli animali
di partenza dovrebbero provenire da allevamenti
biologici, per allevamenti già
esistenti, i tempi di conversione
sono diversi a seconda della specie animale
(6 mesi per i bovini da latte, 1 anno
per gli altri bovini d'allevamento)
strutture:
- tutti i mammiferi devono poter accedere
a pascolo (ogniqualvolta le condizioni
lo permettono)
- l'area di riposo a disposizione all'interno
degli edifici deve essere coperta da lettiera
di paglia o altro materiale naturale
- la superficie minima netta coperta per
vacca da latte deve essere di 6 metri
quadri (e 4,5 scoperta)
http://www.cialombardia.org/fattoriascuola/L-zoot-bio.htm
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